Macchine o impianti commercializzati devono essere provvisti di una dichiarazione di conformità e riportare la marcatura CE. In questo modo, il fabbricante attesta che il prodotto soddisfa i requisiti fondamentali in materia di sicurezza e tutela della salute di tutte le direttive e di tutti i regolamenti. Per le quasi-macchine, la dichiarazione di conformità e la marcatura CE sono sostituite da una dichiarazione di incorporazione corredata di istruzioni per il montaggio. La direttiva stabilisce che la procedura di valutazione della conformità deve essere conclusa e completata al momento della prima immissione sul mercato della macchina. L’applicazione delle norme armonizzate è su base volontaria, ma può facilitare la valutazione della conformità.
Per la maggior parte delle macchine, il fabbricante può dichiarare la conformità rispetto alla direttiva emettendo una dichiarazione di conformità CE e apponendo la marcatura CE. Per alcune macchine e componenti di sicurezza con elevato potenziale di rischio che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Allegato IV della direttiva, per la dichiarazione di conformità occorre tuttavia l’intervento di un organismo designato (ad esempio un ente di controllo e certificazione) che esegua un esame del tipo o supervisioni la procedura dell’intero processo di garanzia della qualità.
La Direttiva macchine 2006/42/CE richiede al fabbricante di macchine e impianti e anche di quasi-macchine di eseguire e fornire la documentazione relativamente alla valutazione del rischio. A tale proposito, nell’Allegato I, Principi generali, capo 1 della Direttiva macchine, si legge: “Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi”.