Direttiva macchine (DM)

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Titolo ufficiale della Direttiva macchine: Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE (nuova versione). È in vigore dal 29 dicembre 2009. Indipendentemente dalla data e dal luogo di fabbricazione, tutte le macchine che, per la prima volta a far data dal 1° gennaio 1995 sono state impiegate all’interno dello Spazio Economico Europeo, sono soggette alla Direttiva macchine UE e devono quindi essere certificate CE.

 

La Direttiva macchine è una delle principali normative relative all’armonizzazione dei requisiti fondamentali in materia di sicurezza per le macchine all’interno dell’Unione Europea. La direttiva elenca le prescrizioni condivise e omogenee riguardanti la sicurezza e la tutela della salute in fase di interazione tra uomo e macchina. La direttiva favorisce la libera circolazione delle merci per quanto attiene le macchine nel mercato interno e garantisce un livello di protezione elevato per lavoratori e cittadini dell’UE.

Ultime novità sulla Direttiva macchine

Per migliorare ulteriormente il livello di sicurezza, includere gli aspetti legati alla Security e tenere in dovuta considerazione i nuovi sviluppi tecnologici, la Commissione dell’UE ha favorito il passaggio dalla Direttiva macchine al Regolamento macchine (RM).

Il Regolamento macchine UE è stato pubblicato nel 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. L’obbligo di applicazione sarà tuttavia in vigore a partire dal 20 gennaio 2027.

Procedura di valutazione della conformità secondo la Direttiva macchine

Due uomini e una donna con elmetti protettivi in piedi in un capannone guardano un tablet

Macchine o impianti commercializzati devono essere provvisti di una dichiarazione di conformità e riportare la marcatura CE. In questo modo, il fabbricante attesta che il prodotto soddisfa i requisiti fondamentali in materia di sicurezza e tutela della salute di tutte le direttive e di tutti i regolamenti. Per le quasi-macchine, la dichiarazione di conformità e la marcatura CE sono sostituite da una dichiarazione di incorporazione corredata di istruzioni per il montaggio.  La direttiva stabilisce che la procedura di valutazione della conformità deve essere conclusa e completata al momento della prima immissione sul mercato della macchina. L’applicazione delle norme armonizzate è su base volontaria, ma può facilitare la valutazione della conformità.

Per la maggior parte delle macchine, il fabbricante può dichiarare la conformità rispetto alla direttiva emettendo una dichiarazione di conformità CE e apponendo la marcatura CE. Per alcune macchine e componenti di sicurezza con elevato potenziale di rischio che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Allegato IV della direttiva, per la dichiarazione di conformità occorre tuttavia l’intervento di un organismo designato (ad esempio un ente di controllo e certificazione) che esegua un esame del tipo o supervisioni la procedura dell’intero processo di garanzia della qualità.

La Direttiva macchine 2006/42/CE richiede al fabbricante di macchine e impianti e anche di quasi-macchine di eseguire e fornire la documentazione relativamente alla valutazione del rischio. A tale proposito, nell’Allegato I, Principi generali, capo 1 della Direttiva macchine, si legge: “Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi”.

Cosa si intende con “macchina” secondo la Direttiva?

Ai sensi della Direttiva, si definisce macchina un insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata.

Ai sensi della Direttiva, si definisce macchina anche:

  • Un insieme di macchine o impianti complessi. Con impianti complessi si intendono linee di produzione, macchine speciali composte di più macchine, macchine concatenate
  • Componenti di sicurezza: quali di questi siano da classificare come componenti di sicurezza, è un argomento ancora piuttosto controverso. Un’unità di intenti pare ancora lontana dall’essere raggiunta
  • Attrezzature intercambiabili, con cui è possibile modificare la funzione principale di una macchina
  • Quasi-macchine: non sono “ancora” in grado di svolgere funzioni in quanto devono essere, ad esempio, incorporate in un’altra macchina oppure devono essere combinate con altri componenti di macchine per andare a formare un impianto

A integrazione delle tipologie di macchina sopra riportate, esiste un elenco di eccezioni riguardante le macchine che, per definizione rientrano nell'ambito applicativo, ma per le quali, di norma, valgono prescrizioni di legge diverse.

Interruttore di interruzione di emergenza Pilz su un riparo

Cosa si intende con “Insieme di macchine”?

Secondo la Direttiva macchine 2006/42/CE si parla di un insieme di macchine se singole macchine sono funzionalmente collegate e/o disposte in modo da essere considerate un’unità chiusa.

Ciò significa che i componenti dell’impianto

  • sono disposti in modo da essere considerati come un’unità (in particolar modo sono correlati in termini di spazi)
  • operano come un insieme, cioè interagiscono orientati verso un obiettivo comune (es. produzione di una banda di carta)
  • sono azionati come un insieme (sistema di controllo comune o collegato)
  • funzionano come un insieme e dal punto di vista della tecnica di sicurezza costituiscono un’unità.

Cosa non costituisce un “insieme di macchine”?

Ai sensi della Direttiva macchine, non sussiste un insieme di macchine se un complesso globale comprende macchine singole autonome o parti di impianto collegate tra loro dal punto di vista funzionale e di controllo ma, ad esempio, non costituiscono un’unità a livello di tecnologia di sicurezza. Ciò avviene ad esempio se, a seguito del collegamento, non si verificano pericoli o si verificano solo pericoli riguardanti la sicurezza non rilevanti alle interfacce.

Riassumendo: Quando esiste una correlazione dal punto di vista della tecnica della produzione e della sicurezza delle macchine, possiamo parlare di “insieme di macchine” secondo la Direttiva macchine. Ne consegue che occorre redigere una dichiarazione di conformità UE e una marcatura CE per l’insieme di macchine.

Qualora non esistesse nessuna correlazione di tipo tecnico relativamente a produzione e sicurezza, è “sufficiente” una dichiarazione di conformità UE e una marcatura CE delle singole macchine.

Guida all’applicazione della Direttiva macchine

Guida per l’applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE

Per l’interpretazione del testo della Direttiva è disponibile la “Guida pratica all’applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE”. Il testo è stato pubblicato nella versione 2.3 e può essere scaricato dal sito della Commissione Europea. Rispetto alla precedente versione 2.1, l’attuale si differenzia principalmente per le integrazioni e i chiarimenti, soprattutto per i concetti di “componenti di sicurezza” e “quasi-macchine”, come pure per alcune rielaborazioni e revisioni finalizzate a garantire la coerenza con la guida per la Direttiva sulla bassa tensione.

La sezione “Mode selection” (§204) è stata integrata da un breve paragrafo sui requisiti tecnici di sicurezza. A questo si aggiungono due nuovi paragrafi sulle unità di controllo delle macchine (§417) e sui componenti di sicurezza che vengono considerati come unità logiche (§418).

In breve: norme armonizzate secondo la Direttiva macchine

Poster con le misure di protezione per macchine e impianti

Non perderti nel labirinto delle norme! Il poster sulle “Misure di protezione per macchine e impianti - Importanti norme armonizzate secondo la Direttiva macchine” illustra in modo chiaro le norme di tipo A, B e C. Allo stesso tempo, viene fornita anche una breve panoramica dei prodotti per la sicurezza Pilz.

Scarica subito il poster!

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