Panoramica sulle principali modifiche
- Macchine con obbligo di verifica
Il catalogo delle macchine con obbligo di verifica, che finora era riportato nell’Allegato IV della Direttiva macchine 2006/42/CE e ora “trasferito” all’Allegato I, contiene, nella Parte A, un elenco delle macchine con rischio elevato per le quali sono obbligatori un controllo e un’omologazione da parte di terzi. In futuro, diventeranno soggette a obbligo di verifica 6 categorie di macchine senza che l’applicazione di una norma armonizzata esoneri dall’obbligo di verifica. Ciò si deve ai recenti sviluppi in tema Intelligenza Artificiale. Per quanto concerne i sei gruppi di prodotti elencati, i fabbricanti di macchine non potranno più, come avveniva in precedenza, produrre un’autodichiarazione di conformità in combinazione con una norma armonizzata, ma saranno tenuti a rivolgersi a un organismo di accreditamento notificato.
Il regolamento è stato integrato con la definizione di modifica sostanziale di macchine e con le conseguenze giuridiche di tale modifica. La procedura di valutazione della conformità è indispensabile per la sicurezza delle macchine laddove una macchina venga modificata radicalmente o laddove vengano eseguite modifiche che riguardano la conformità della macchina alle disposizioni di legge relative alla marcatura CE. In base a ciò, gli utilizzatori diventano fabbricanti a seguito di una modifica sostanziale, con tutti gli obblighi che ne conseguono.
La definizione di componenti di sicurezza include ora anche i software oltre a componenti di tipo fisico o digitale e/o di tipo misto.
- Nuove tecnologie digitali
L’avvento di nuove tecnologie digitali, quali l’Intelligenza Artificiale, L’Internet of Things e la robotica, comporta nuove sfide per la sicurezza del prodotto. Il Regolamento contempla tutti i rischi legati alla sicurezza derivanti dalle nuove tecnologie digitali.
In una nuova sezione, “Protection against corruption”, il Regolamento macchine include ora anche i requisiti di cybersicurezza delle macchine. Minacce e attacchi alla cyber security non devono pregiudicare le funzioni di sicurezza della macchina. I fabbricanti sono tenuti a rivedere i concept di sicurezza esistenti attenendosi alle nuove disposizioni!
- Istruzioni per l’uso in formato digitale
Sarà ammesso fornire le istruzioni per l’uso in formato digitale. Il cliente potrà anche richiedere al costruttore di ricevere le istruzioni per l’uso in formato cartaceo. Anche la dichiarazione di conformità UE dovrà essere emessa in formato digitale. Le quasi-macchine dovranno essere fornite con le istruzioni di montaggio anch’esse in formato digitale e lo stesso dicasi per la dichiarazione di incorporazione.