(UE) 2019/1020 Regolamento sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti

Regolamento sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti

Oltre alle direttive e normative di prodotto specifiche, come ad esempio la Direttiva macchine, la Direttiva di compatibilità elettromagnetica, la Direttiva bassa tensione, ecc., devono essere prese in considerazione anche le normative di prodotto generali riguardanti la commercializzazione di prodotti nel mercato europeo.

Tra queste rientra il Regolamento - (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti che è entrato in vigore nel luglio 2021.

I regolamenti sono immediatamente applicabili in quanto non necessitano di essere convertiti in leggi nazionali come avviene per le direttive.

Ruolo degli operatori economici

Ruolo degli operatori economici

Il regolamento sulla vigilanza del mercato disciplina il ruolo dei diversi operatori economici: fabbricante, mandatario o rappresentate autorizzato, importatore. Nel regolamento vengono definiti e armonizzati i loro compiti con riferimento alla commercializzazione dei prodotti.

Obiettivo del regolamento sulla vigilanza del mercato è rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti dei prodotti a marchio CE e tutelarli contro i prodotti non sicuri. Questo obiettivo deve essere conseguito mediante un rafforzamento sulla vigilanza del mercato. Un ulteriore obiettivo è garantire che sul mercato interno europeo circolino unicamente prodotti conformi che soddisfino i requisiti previsti dall’Unione Europea in base al livello di sicurezza e protezione definito. Inoltre devono essere assicurate pari condizioni di concorrenza per tutti gli operatori economici.

Grazie al Regolamento la vigilanza del mercato dispone di strumenti migliorati. L’e-commerce e la vendita online trovano qui un’accresciuta considerazione.

Disposizioni essenziali (UE) 2019/1020

Nell’articolo 4 sono contenute le principali innovazioni immediate per i fabbricanti e/o importatori. Il Regolamento (UE) 2019/1020 stabilisce che i prodotti possano ora essere immessi sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell’Unione; per operatore economico si intende uno sei seguenti:

  • il fabbricante stabilito nell’Unione;
  • un importatore (per definizione stabilito nell’Unione), se il fabbricante non è stabilito nell’Unione;
  • un rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione, che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto;
  • un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione (Fulfillment service provider, in particolare nella vendita online), qualora nessun altro fabbricante, importatore o rappresentate autorizzato sia stabilito nell’Unione

Nuovo è l’obbligo a nominare un “rappresentante” stabilito nell’Unione qualora il fabbricante stesso non sia stabilito nell’Unione.

Pertanto, in futuro, saranno da intendersi come operatori economici anche i cosiddetti fornitori di servizi di logistica e distribuzione oltre a fabbricanti, importatori e rappresentati autorizzati. Il fornitore di servizi di logistica è qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell’ambito di un’attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati. Con l’inclusione del fornitore di servizi di logistica si punta a garantire che esista sempre un operatore economico stabilito nell’Unione che sia responsabile dell’adempimento degli obblighi.

Tra gli obblighi degli operatori economici rientrano in particolare:

  • Una verifica che, per il rispettivo prodotto, siano state redatte e archiviate una dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica prevista
  • Tenere a disposizione una copia della dichiarazione di conformità per le autorità di vigilanza del mercato e metterla a disposizione quando richiesto. È necessario assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, qualora queste ultime ne facciano richiesta. La documentazione tecnica deve essere redatta in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità
  • Cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato garantendo che sia adottata senza indugio un’azione correttiva del caso per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità o, qualora ciò non sia possibile, attenuare i rischi presentati da tale prodotto
  • Obbligo di indicare nome e denominazione commerciale dell’operatore economico sul prodotto o sull’imballaggio, il pacco o in un documento di accompagnamento
  • Comunicazione di informazioni alle autorità di vigilanza del mercato ed eventuale introduzione di azioni correttive in presenza di risultanze per prodotti pericolosi

Quali sono le novità?

La novità qui è rappresentata dal fatto che l’intero insieme degli obblighi/doveri si applica ora a tutti gli operatori economici. Gli obblighi descritti si riferiscono a prodotti che rientrano in uno o più dei seguenti Regolamenti e/o Direttive, ad esempio:

  • 2006/42/CE Direttiva macchine
  • 2014/30/UE Direttiva di compatibilità elettromagnetica
  • 2014/35/UE Direttiva bassa tensione
  • 2014/68/UE Direttiva sulle attrezzature a pressione

Implicazioni per gli operatori

Implicazioni per gli operatori

In qualità di operatore si è tenuti a verificare che vengano immesse sul mercato UE solo macchine per le quali sia indicato un solo operatore economico. In caso contrario, in qualità di operatore si diventa rappresentante dell’importatore e si è tenuti a ottemperare a tutti gli obblighi summenzionati.

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