Nell’articolo 4 sono contenute le principali novità immediate per i fabbricanti e/o importatori. Il Regolamento (UE) 2019/1020 stabilisce che i prodotti possano ora essere immessi sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell’Unione; per operatore economico si intende uno dei seguenti:
- Un fabbricante con sede nell’UE
- Un importatore (per definizione con sede nell’UE) se il fabbricante non è stabilito nell’Unione Europea
- Un mandatario (Authorised Representative) con sede nell’UE con procura scritta rilasciata dal fabbricante
- Un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’UE (Fulfillment service provider, in particolare nella vendita online), qualora non vi sia nessun altro fabbricante, importatore o mandatario/rappresentate autorizzato stabilito nell’Unione
Nuovo è l’obbligo a nominare un “rappresentante” stabilito nell’Unione Europea qualora il fabbricante stesso non sia stabilito nell’Unione.
Pertanto, in futuro, saranno da intendersi come operatori economici, oltre a fabbricanti, importatori e rappresentati autorizzati, anche i cosiddetti fornitori di servizi di logistica e distribuzione. Questi ultimi sono persone fisiche o giuridiche che offrono, nell’ambito di un’attività commerciale, almeno due tra i servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati. Con l’inclusione del fornitore di servizi di logistica si punta a garantire che esista sempre un operatore economico con sede nell’UE che sia responsabile dell’adempimento degli obblighi.