Nell’articolo 4 sono contenute le principali innovazioni immediate per i fabbricanti e/o importatori. Il Regolamento (UE) 2019/1020 stabilisce che i prodotti possano ora essere immessi sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell’Unione; per operatore economico si intende uno sei seguenti:
- il fabbricante stabilito nell’Unione;
- un importatore (per definizione stabilito nell’Unione), se il fabbricante non è stabilito nell’Unione;
- un rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione, che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto;
- un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione (Fulfillment service provider, in particolare nella vendita online), qualora nessun altro fabbricante, importatore o rappresentate autorizzato sia stabilito nell’Unione
Nuovo è l’obbligo a nominare un “rappresentante” stabilito nell’Unione qualora il fabbricante stesso non sia stabilito nell’Unione.
Pertanto, in futuro, saranno da intendersi come operatori economici anche i cosiddetti fornitori di servizi di logistica e distribuzione oltre a fabbricanti, importatori e rappresentati autorizzati. Il fornitore di servizi di logistica è qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell’ambito di un’attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati. Con l’inclusione del fornitore di servizi di logistica si punta a garantire che esista sempre un operatore economico stabilito nell’Unione che sia responsabile dell’adempimento degli obblighi.