Sì, il costruttore deve sempre eseguire una Valutazione dei Rischi.
La Direttiva Macchine (articolo 5, comma 1) prevede che il costruttore o il suo mandatario garantiscano la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza e salute riportati nell’allegato I. Nell’allegato I è prevista anche l’esecuzione di una Valutazione dei Rischi.
Se la macchina è stata costruita in conformità alle disposizioni di una norma C armonizzata, ciò comporta un vantaggio per il costruttore ai fini della Valutazione dei Rischi.
Inoltre, nell’applicazione della Norma vale il principio di presunzione di conformità, secondo cui si presume che la macchina sia stata progettata e costruita in conformità ai requisiti validi e applicabili in materia di sicurezza delle macchine e tutela della salute. In caso di danno vige pertanto l'inversione dell'onere della prova. Se, invece, non vengono applicate le norme armonizzate, in caso di danno l’onere della prova è a carico del costruttore.