Il legislatore non stabilisce indicazioni applicabili universalmente per la frequenza di verifica delle macchine. Ciò non sarebbe possibile anche a causa della molteplicità di macchine e dei relativi requisiti.
La frequenza di verifica deve essere definita dall’utilizzatore in modo individuale secondo le seguenti indicazioni: Deve essere eseguita una Valutazione dei Rischi in forma scritta che definisce il tipo, i contenuti e la frequenza della verifica (sec. §3 BetrSichV) L’eventuale necessità di intervalli di verifica più brevi ad esempio a causa di particolari condizioni d’esercizio deve essere verificata nell’ambito della Valutazione dei Rischi. Sono contemplabili anche intervalli più lunghi, che devono basarsi, tuttavia, sempre sul risultato della Valutazione dei Rischi.
In linea di principio, gli intervalli di verifica di macchine e linee devono essere tali da consentire di individuare in tempo utile eventuali avarie (§5 BGV A3).