Il concetto di “persona idonea” viene definito nelle TRBS ed anche nella Direttiva Attrezzature in Uso §2 par. (7):
(7) in base a questa Direttiva si definisce persona idonea una persona che con la propria formazione professionale, esperienza professionale e attività professionale recente ha le conoscenze specifiche necessarie per controllare l’attrezzatura. Per l’attività di controllo non è soggetta ad alcuna istruzione specifica e non deve essere sfavorita a causa dell’attività.
Vedi anche:
www.wissen-maschinensicherheit.de/faq/content/9/11/de/was-ist-eine-befaehigte-person.html
In base alla Direttiva Attrezzature in Uso §10 il datore di lavoro deve accertarsi che le seguenti attrezzature vengano controllate da una delle persone capaci:
- Attrezzature la cui sicurezza dipende dalle istruzioni di montaggio
- Attrezzature che possono generare situazioni pericolose i cui effetti possono causare dei danni.
- Attrezzature che possono compromettere la sicurezza in seguito ad attività di manutenzione
Il datore di lavoro deve garantire che i controlli della persona idonea soddisfino i requisiti della valutazione dei pericoli secondo § 3 della Direttiva Attrezzature in Uso.
Ulteriori informazioni sul controllo delle attrezzature da parte della persona idonea sono contenute nella TRBS 1201.