La Direttiva Macchine 2006/42/CE prevede che dopo la rimozione di un riparo fisso i mezzi di fissaggio debbano restare collegati con il riparo o con la macchina.
Inoltre, devono essere osservati anche i “principi fondamentali generali"secondo l’allegato I della Direttiva Macchine. Secondo questi principi, gli obblighi legati ai requisiti fondamentali di sicurezza e tutela della salute valgono solo se alle condizioni prevedibili o in presenza di condizioni straordinarie prevedibili si verifica il relativo rischio. Nei punti dove non vengono generati i relativi rischi possono essere utilizzati mezzi di fissaggio “normali”. Questa considerazione deve basarsi chiaramente sulla Valutazione dei rischi.
I mezzi di fissaggio non perdibili non possono essere sostituiti da note inserite nelle istruzioni per l’uso o tramite un identificativo sul dispositivo.
I requisiti dei dispositivi di fissaggio non perdibili sono concretizzati nella DIN EN 953:2009 (cap. 7.25.19).