Fase 3: Adempimento alle norme di sicurezza: il costruttore di macchine è tenuto a ottemperare ai requisiti fondamentali di sicurezza e salute secondo l’Allegato I della Direttiva Macchine. Questi requisiti formulati in modo relativamente astratto vengono concretizzati dalle norme europee. A questo scopo l'EU pubblica elenchi di norme armonizzate. L’applicazione di tali norme è volontaria; tuttavia il loro rispetto determina la presunzione di conformità con la norma giuridica. Ciò consente di ridurre considerevolmente la produzione della prova, l’onere in materia di valutazione del rischio può diminuire in modo sostanziale.
Fase 4: Esecuzione della valutazione del rischio: il costruttore è tenuto a eseguire una valutazione del rischio. La forma e l’entità delle valutazioni del rischio non vengono di norma predefinite in nessuna direttiva, tuttavia la Norma EN ISO 12100 ne riporta la procedura generale.
Fase 5: Validazione: la validazione è una delle fasi più determinanti e decisive per la procedura della valutazione della conformità e, conseguentemente, per la dichiarazione di conformità. È essenziale per la prova che attesta che tutte le disposizioni in materia di sicurezza sono soddisfatte.
Fase 6: Approntamento del fascicolo tecnico: il fascicolo tecnico secondo quanto previsto dalla Direttiva Macchina è particolarmente voluminoso in base alla complessità del prodotto. Deve essere conservato per un minimo di 10 anni a partire dalla commercializzazione e tenuto a disposizione per le a autorità nazionali competenti.
Fase 7: Emissione della dichiarazione di conformità UE: con l’emissione della dichiarazione di conformità il fabbricante dichiara di avere ottemperato a tutte le direttive previste per il prodotto.
Fase 8: Applicazione della marcatura CE: dopo l’emissione della dichiarazione di conformità UE è ammesso apporre il marchio CE. La marcatura CE deve essere visibile, leggibile e indelebile. È inoltre importante che la marchiatura CE possa essere distinta in modo chiaro da altri marchi CE, ad es. sui componenti. Per evitare che venga confusa con altri marchi si raccomanda di apporre il marchio CE per l’intera macchina sulla targhetta della macchina che deve riportare anche il nome e l’indirizzo del costruttore.